Ordinanza
|
|
Art. 33 Presentazione delle domande
1 Su domanda, gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti a livello cantonale sono riconosciuti a livello svizzero. 2 Le deroghe ai requisiti minimi previste all’articolo 30 sono concesse su domanda. 3 Le domande devono essere presentate alla CSM dal Cantone competente. |
