Ordinanza
|
|
Art. 34 Riconoscimento degli attestati di maturità e concessione di deroghe
1 Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda. 2 Le deroghe ai requisiti minimi previste all’articolo 30 sono considerate concesse se il DEFR e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda. |
