Ordinanza
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Art. 36 Disposizioni transitorie 4
1 I riconoscimenti degli attestati di maturità liceale sono rilasciati secondo il diritto anteriore se la domanda di riconoscimento è pendente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Su richiesta del Cantone interessato, i riconoscimenti degli attestati di maturità liceale sono rilasciati secondo il diritto anteriore per un periodo di:
3 I riconoscimenti degli attestati di maturità liceale rilasciati secondo il diritto anteriore rimangono validi per un periodo di:
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 353). |