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Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM)
Art. 24Esame di maturità
1 L’esame di maturità si svolge almeno nelle seguenti materie:
a.
lingua d’insegnamento;
b.
seconda lingua nazionale;
c.
matematica;
d.
opzione specifica;
e.
un’altra materia secondo le disposizioni cantonali.
2 Gli esami si svolgono in forma scritta; sono integrati da un esame orale almeno nella lingua d’insegnamento e nelle lingue straniere moderne.
3 Una o due materie possono essere oggetto di un esame anticipato che si svolge più di un anno prima della maturità, ma non oltre due anni prima.