|
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 Per le macchine e attrezzature che devono essere immesse sul mercato, la presente ordinanza disciplina:
2 Essa si applica a tutte le macchine e attrezzature elencate nell’allegato 1, che sono definite nell’allegato I della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 20003, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (direttiva 2000/14/CE). 3 Essa si applica unicamente a macchine e attrezzature adatte ad essere utilizzate, come unità complete, per l’uso previsto. 4 Non si applica:
3 GU L 162 del 3.7.2000, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/88/CE del 14.12.2005 (GU L 344 del 27.12.2005, p. 44). |
