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Ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali (ORMT)
dell’11 aprile 2018 (Stato 15 marzo 2021)
Art. 16Revoca dell’opposizione
1 La persona che ha fatto opposizione può revocarla in qualsiasi momento.
2 Alla revoca dell’opposizione si applicano per analogia gli articoli 14 e 15 capoverso 1.
3 Il registro competente può chiedere alle persone e alle istituzioni soggette all’obbligo di notifica di notificare nuovamente i dati del paziente.