Ordinanza
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Art. 26 Sistema d’informazione
1 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori gestisce un sistema d’informazione per:
2 Il sistema d’informazione contiene i seguenti dati:
3 I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici inseriscono nel sistema d’informazione i dati di cui al capoverso 2 mediante il servizio di pseudonimizzazione, non appena:
4 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori consente ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici di accedere al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo. 5 Se constata che un registro cantonale dei tumori, il registro dei tumori pediatrici o l’UST stanno trattando i dati di una persona che ha fatto opposizione o che più registri dei tumori trattano dati della stessa persona, il servizio nazionale di registrazione dei tumori li informa. |
