Ordinanza
|
|
Art. 28 Requisiti per lo scambio dei dati
1 Lo scambio dei dati tra le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica e il registro dei tumori competente e il registro dei tumori pediatrici avviene in forma codificata. 2 Lo scambio dei dati mediante il servizio di pseudonimizzazione avviene in forma codificata secondo le direttive dell’UCC. 3 Lo scambio dei dati mediante il sistema d’informazione avviene in forma codificata secondo le direttive del servizio nazionale di registrazione dei tumori. 4 I registri dei tumori, il registro dei tumori pediatrici, il servizio nazionale di registrazione dei tumori e l’UST provvedono affinché lo scambio dei dati sia sicuro. 5 Lo scambio dei dati all’interno dello stesso Cantone può avvenire mediante i preposti sistemi del Cantone e dei Comuni. |
