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Ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali (ORMT)
dell’11 aprile 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 28Requisiti per lo scambio dei dati
1 Lo scambio dei dati tra le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica e il registro dei tumori competente e il registro dei tumori pediatrici avviene in forma codificata.
2 Lo scambio dei dati mediante il servizio di pseudonimizzazione avviene in forma codificata secondo le direttive dell’UCC.
3 Lo scambio dei dati mediante il sistema d’informazione avviene in forma codificata secondo le direttive del servizio nazionale di registrazione dei tumori.
4 I registri dei tumori, il registro dei tumori pediatrici, il servizio nazionale di registrazione dei tumori e l’UST provvedono affinché lo scambio dei dati sia sicuro.
5 Lo scambio dei dati all’interno dello stesso Cantone può avvenire mediante i preposti sistemi del Cantone e dei Comuni.