Ordinanza
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Art. 30 Anonimizzazione
1 Per l’anonimizzazione dei dati sanitari personali, tutti i dati che consentono da soli o in combinazione di ristabilire senza un onere sproporzionato il riferimento a una persona devono essere resi irreversibilmente irriconoscibili o cancellati. 2 Devono essere resi irriconoscibili o cancellati in particolare il nome, l’indirizzo e numeri d’identificazione univoci. La data di nascita e di morte può contenere soltanto il mese e l’anno. 3 e 4 …7 7 Abrogati dal n. I dell’O del 17 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 722). |
