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Ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali (ORMT)
dell’11 aprile 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 32Informazioni sulla domanda
1 La domanda di aiuti finanziari deve contenere quanto segue:
a.
una descrizione scientifica della malattia della quale il registro tratta i dati, nonché informazioni sulla diffusione della malattia;
b.
la prova che il registro persegue almeno uno degli scopi di cui all’articolo 2 LRMT;
c.
un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento per la gestione del registro;
d.
conferme che attestino i contributi finanziari di Cantoni o terzi;
e.
la prova che è garantita la qualità dei dati del registro secondo lo stato della scienza e della tecnica;
f.
la prova che i dati trattati sono stati raccolti in conformità alle principali disposizioni legali;
g.
la prova che i dati trattati consentono analisi o proiezioni su scala nazionale e che essi sono rilevanti ai fini della stesura dei rapporti sulla salute.
2 Se è previsto che il registro raccolga dati relativi a malattie rare maligne, occorre inoltre dimostrare che questi dati sono comparabili sul piano internazionale.
3 L’UFSP può richiedere informazioni supplementari.