Ordinanza
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Art. 1 Dati di base sulle malattie tumorali di adulti
1 Le persone e le istituzioni che diagnosticano una malattia tumorale notificano al registro cantonale dei tumori competente i seguenti dati relativi alla diagnosi:
2 Le persone e le istituzioni che trattano una malattia tumorale notificano al registro cantonale dei tumori competente i seguenti dati sul trattamento iniziale:
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