Ordinanza
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Art. 11 Dati degli ospedali
1 Gli ospedali comunicano ogni anno entro il 31 maggio al registro dei tumori competente i dati sui pazienti:
2 I dati sono comunicati al registro cantonale dei tumori nel cui territorio di pertinenza ha sede l’ospedale. I dati sulle persone che al momento dell’ammissione in ospedale non hanno ancora compiuto 20 anni vanno comunicati al registro dei tumori pediatrici. 3 Sono comunicati i seguenti dati:
4 Per la comunicazione dei dati, gli ospedali utilizzano le stesse fonti di dati che hanno consultato per la statistica medica degli stabilimenti ospedalieri di cui al numero 62 dell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19935 sulle rilevazioni statistiche. 4 Nuovo espr. giusta l’all. n. II 33 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. |