|
|
|
Art. 41 Disposizioni transitorie
1 L’obbligo di notifica di cui agli articoli 3 e 4 LRMT non si applica ai dati concernenti malattie tumorali diagnosticate prima del 1° gennaio 2020. 2 Il registro dei tumori pediatrici trasmette al registro cantonale dei tumori competente i dati personali trattati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, in forma codificata, completa e aggiornata nonché provvisti di un codice numerico del caso, secondo le modalità qui descritte:
3 Il registro cantonale dei tumori trasmette al servizio nazionale di registrazione dei tumori i dati personali trattati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, in forma codificata, completa e aggiornata nonché provvisti di un codice numerico del caso, unitamente ai dati ricevuti dal registro dei tumori pediatrici secondo il capoverso 2, secondo le modalità qui descritte:
4 I registri cantonali dei tumori non sono tenuti a trattare secondo la LRMT e la presente ordinanza i dati delle persone ammalatesi di tumore prima del 1° gennaio 2003. 5 I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici devono verificare le loro competenze in relazione alle malattie tumorali trattate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e inserirle entro il 31 marzo 2020 nel sistema d’informazione di cui all’articolo 26. 6 I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici devono inserire entro il 31 marzo 2020 nel sistema d’informazione di cui all’articolo 26 i dati delle persone che hanno fatto opposizione prima del 1° gennaio 2020. Successivamente, distruggono i dati riguardanti le persone che hanno fatto opposizione. L’articolo 15 capoversi 3 e 4 si applica per analogia. 7 Tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 valgono i seguenti termini per la comunicazione di dati tra gli organi esecutivi:
|
