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Art. 11 Dati degli ospedali
1 Gli ospedali comunicano ogni anno entro il 31 maggio al registro dei tumori competente i dati sui pazienti:
2 I dati sono comunicati al registro cantonale dei tumori nel cui territorio di pertinenza ha sede l’ospedale. I dati sulle persone che al momento dell’ammissione in ospedale non hanno ancora compiuto 20 anni vanno comunicati al registro dei tumori pediatrici. 3 Sono comunicati i seguenti dati:
4 Per la comunicazione dei dati, gli ospedali utilizzano le stesse fonti di dati che hanno consultato per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 20255 sulla statistica federale.6 4 Nuovo espr. giusta l’all. cifra II n. 33 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. 6 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 15 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318). |
