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Art. 18 Condizioni per la registrazione
1 I registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici assicurano la correttezza della registrazione:
2 Prima di assegnare il codice numerico del caso, i registri cantonali dei tumori verificano inoltre la loro competenza effettuando un confronto con i dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti. 3 I Cantoni assicurano che i registri cantonali dei tumori possano confrontare i dati in modo tale da impedire ai registri degli abitanti di risalire alla malattia tumorale di una determinata persona. |
