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Art. 19 Scambio di dati tra i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici
1 Su richiesta del registro dei tumori pediatrici, i registri cantonali dei tumori completano e aggiornano secondo l’articolo 9 capoverso 2 LRMT i dati dei pazienti che al momento della diagnosi non hanno ancora compiuto 20 anni, e li trasmettono al registro dei tumori pediatrici al più tardi un mese dopo la sua richiesta. 2 Il registro dei tumori pediatrici trasmette ogni anno entro il 31 luglio al registro cantonale dei tumori competente i dati di base registrati, aggiornati o completati nell’anno precedente e i codici numerici dei casi. |
