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Art. 21 Trasmissione dei dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori e rettifiche
1 I registri cantonali dei tumori trasmettono ogni anno entro il 1° dicembre al servizio nazionale di registrazione dei tumori i dati registrati, aggiornati e completati l’anno precedente secondo l’articolo 12 LRMT. 2 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori comunica al più tardi sei settimane dopo la ricezione dei dati eventuali inesattezze ai registri cantonali dei tumori. 3 I registri cantonali dei tumori trasmettono al più tardi sei settimane dopo la segnalazione delle inesattezze i dati rettificati al servizio nazionale di registrazione dei tumori. |
