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Art. 24 Prescrizioni concernenti la registrazione dei dati di base
1 Al momento di definire la struttura dei dati di base e gli standard di codifica, il servizio nazionale di registrazione dei tumori assicura che:
2 Nella definizione della struttura dei dati, il servizio nazionale di registrazione dei tumori coinvolge l’UST, i Cantoni, i registri cantonali dei tumori, il registro dei tumori pediatrici e le associazioni specialistiche mediche. |
