|
|
|
Art. 25 Prescrizioni concernenti la registrazione dei dati supplementari
1 Al momento di definire la struttura dei dati supplementari e gli standard di codifica, il servizio nazionale di registrazione dei tumori assicura che, nel quadro della stesura periodica dei rapporti sulla salute di cui all’articolo 16 LRMT, in riferimento alla malattia tumorale in questione possano essere pubblicate informazioni aggiornate sui seguenti ambiti tematici:
2 A tale scopo, considera le questioni di politica sanitaria attuali. 3 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori assicura che:
4 Nella definizione della struttura dei dati, coinvolge l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), i Cantoni, i registri cantonali dei tumori, il registro dei tumori pediatrici e le associazioni specialistiche mediche. |
