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Art. 6 Termine di notifica ed esenzione dall’obbligo di notifica
1 I dati di cui agli articoli 1–4, inclusi i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e LRMT, devono essere notificati entro quattro settimane dalla raccolta. 2 Chi è a conoscenza di un’opposizione confermata secondo l’articolo 15 capoverso 2 è esentato dall’obbligo di notifica e non è tenuto a notificare i dati. |
