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Art. 7 Identificazione e responsabilità delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica
1 Per la loro identificazione, le persone soggette all’obbligo di notifica devono trasmettere, unitamente alla notifica, i seguenti dati:
2 Per la loro identificazione, le istituzioni soggette all’obbligo di notifica devono trasmettere, unitamente alla notifica, i seguenti dati:
3 Le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica sono responsabili per l’attività di notifica in seno al proprio istituto. |
