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Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)
del 23 dicembre 1999 (Stato 1° giugno 2019)
Art. 12Controllo
1 L’autorità controlla che siano rispettate le limitazioni delle emissioni.
2 Per controllare che sia rispettato il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1, essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)11 raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.
3 Se, a causa delle deroghe accordate, il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 è superato negli impianti nuovi o modificati, l’autorità misura o fa misurare periodicamente le radiazioni prodotte da detto impianto. Entro sei mesi dalla messa in esercizio dello stesso controlla se:
a.
le indicazioni relative all’esercizio, che sono alla base della decisione, sono esatte; e
b.
le decisioni emanate sono rispettate.
11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.