Ordinanza
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Art. 14 Rilevamento delle immissioni
1 L’autorità rileva le immissioni se c’è motivo di credere che siano superati i valori limite d’immissione giusta l’allegato 2. 2 A tale scopo essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’UFAM raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei. 3 Nel rilevamento di radiazioni in locali aziendali, le immissioni provenienti da fonti appartenenti alla stessa azienda non sono prese in considerazione. 4 Le immissioni sono rilevate come intensità del campo elettrico, intensità del campo magnetico, densità del flusso magnetico, corrente attraverso il corpo oppure corrente di contatto per lo stato di esercizio dell’impianto in cui esse registrano il valore massimo. 5 Nella misura in cui l’allegato 2 stabilisce una durata d’apprezzamento, si calcola la media quadratica delle immissioni durante la durata d’apprezzamento; in caso contrario è determinante il valore efficace massimo. |