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Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)
del 23 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 18Esecuzione da parte della Confederazione
Se autorità federali applicano altre leggi federali o accordi di diritto internazionale oppure altri decreti che concernono oggetti descritti nella presente ordinanza, ad esse compete anche l’esecuzione di quest’ultima. Per la collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni si applica l’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; restano riservati gli obblighi legali di segretezza.