Ordinanza
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Art. 19 Autorità di coordinamento
1 Se più impianti contribuiscono al superamento dei valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 e se l’esecuzione della presente ordinanza, per tali impianti, compete a diverse autorità, queste designano l’autorità responsabile del coordinamento. 2 L’autorità coordinatrice procede secondo i principi di coordinamento previsti nella legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio. |