Ordinanza
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Art. 20 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° luglio 2009 16
Gli impianti cui, prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009, era stata rilasciata un’autorizzazione definitiva e che soddisfacevano le esigenze giusta gli articoli 4 e 5, devono rispettare le nuove disposizioni dell’allegato 1 se sono sostituiti, trasferiti in un altro sito oppure modificati ai sensi dell’allegato 1. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). |