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Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)
del 23 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 4Limitazione preventiva delle emissioni
1 Gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo tale da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni definite nell’allegato 1.
2 Nel caso di impianti per i quali l’allegato 1 non prevede prescrizioni, l’autorità ordina limitazioni delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.