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Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)
del 23 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 5Limitazione completiva e più severa delle emissioni
1 Se è accertato oppure è probabile che uno o più valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 sono superati da un singolo impianto o da più impianti insieme, l’autorità ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni.
2 Essa ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni fino a che siano rispettati i valori limite d’immissione.
3 Se è accertato oppure è probabile che, per la corrente di contatto, il valore limite d’immissione giusta l’allegato 2 numero 13 o 225 è superato al contatto di oggetti conduttori, l’autorità ordina in primo luogo misure concernenti tali oggetti.