Ordinanza
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Art. 7 Obbligo di risanamento
1 L’autorità provvede affinché i vecchi impianti che non soddisfano le esigenze degli articoli 4 e 5 siano risanati. 2 Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento giusta l’articolo 8. Se necessario decide la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto durante il risanamento. 3 Il titolare può essere dispensato dal risanamento se s’impegna a disattivare l’impianto entro il termine di risanamento. |
