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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 13Cantoni
I Cantoni vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, salvo nei casi in cui le competenze sono disciplinate diversamente.