Art. 16 Disposizioni esecutive particolari
1 Per i dispositivi medici l’esecuzione è retta dall’ordinanza del 17 ottobre 200123 relativa ai dispositivi medici. 2 Per le sostanze, i preparati e gli oggetti connessi a impianti e attività che servono alla difesa nazionale l’esecuzione è retta dall’articolo 82 dell’ordinanza del 5 giugno 201524 sui prodotti chimici (OPChim).25 3 Per i concimi l’esecuzione è inoltre retta, a titolo supplementare, dalle prescrizioni esecutive dell’ordinanza del 10 gennaio 200126 sui concimi. 23 RS 812.213 24 RS 813.11 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367). 26 RS 916.171 |