Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti
particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)

del 18 maggio 2005 (Stato 1° gennaio 2022)


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Art. 4a Impieghi non soggetti ad autorizzazione 17

Un’au­to­riz­za­zio­ne per l’im­pie­go se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 let­te­ra b non è ne­ces­sa­ria per lo spar­gi­men­to di or­ga­ni­smi con un ae­ro­mo­bi­le sen­za oc­cu­pan­ti.

17 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vi­go­re dal 1° set. 2015 (RU 20152367).

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