Art. 5 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
1 Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettere a oppure c è concessa quando non c’è da temere che l’impiego previsto metta in pericolo l’ambiente. Essa è di durata limitata e vale per uno spazio geografico limitato.18 1bis Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettera b è di durata limitata e valida per uno spazio geografico limitato ed è concessa soltanto se per l’impiego previsto:
2 Le autorizzazioni d’impiego vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera, in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367). 19 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367). |