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Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti
particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)

del 18 maggio 2005 (Stato 1° gennaio 2022)

Art. 9 Campo d’applicazione locale

Le au­to­riz­za­zio­ni spe­cia­li so­no va­li­de in tut­ta la Sviz­ze­ra.