Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza:
2 Fatte salve le prescrizioni specifiche della presente ordinanza in materia di smaltimento, alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti secondo l’articolo 7 capoverso 6 LPAmb si applicano:
3 La presente ordinanza non si applica:
8 Nuovo testo giusta dall’all. 6 n. 11 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). 10 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 8 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20054199). 11 RS 814.610 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). 13 RS 814.620 14 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 45 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). |