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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° maggio 2022)
Art. 15Delega di compiti e competenze a terzi
1 I competenti servizi federali possono delegare, in parte o integralmente, i compiti e le competenze conferiti loro dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati idonei.
2 Per quanto concerne l’esecuzione delle disposizioni relative alla protezione della salute, la delega è limitata agli articoli 7–12 (autorizzazioni speciali) e alle attività d’informazione di cui all’articolo 28 LPChim.