Art. 17 Sorveglianza dell’importazione e dell’esportazione
1 Gli uffici doganali controllano, su domanda dell’UFSP, dell’UFAG o dell’UFAM, se le sostanze, i preparati o gli oggetti corrispondono alle disposizioni della presente ordinanza. 2 Se sospettano un’infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce alla frontiera e a consultare le altre autorità esecutive ai sensi della presente ordinanza. Queste ultime si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure necessarie. |