Art. 4 Impieghi soggetti ad autorizzazione 17
Per i seguenti impieghi è necessaria lʼautorizzazione delle autorità sottoindicate:
17 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133041). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367). |