Art. 6 Coordinamento 22
Quando il rilascio dell’autorizzazione compete ad un’autorità federale, prima di decidere essa consulta l’autorità del Cantone interessato in particolare per chiarire se quest’ultima ritiene che siano soddisfatti i presupposti per l’autorizzazione e quali disposizioni accessorie occorre prevedere in un’eventuale autorizzazione. L’autorità federale comunica la propria decisione all’autorità del Cantone. 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367). |