Art. 18 Controlli
1 Le autorità esecutive cantonali controllano le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato, prelevando campioni o su domanda dell’UFSP, dell’UFAG, dell’UFAM o della SECO, presso fabbricanti, commercianti e utilizzatori professionali o commerciali. Esse verificano se le sostanze, i preparati e gli oggetti corrispondono alle disposizioni degli allegati, segnatamente per quanto riguarda la loro composizione, l’etichettatura e le relative informazioni date agli acquirenti.29 2 Controllano inoltre se l’utilizzazione delle sostanze, dei preparati e degli oggetti è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza. 3 Se le sostanze, i preparati o gli oggetti controllati o la loro utilizzazione danno adito a contestazioni, l’autorità incaricata del controllo ne informa le autorità competenti per le decisioni in virtù dell’articolo 19. Se queste ultime sono autorità cantonali, l’autorità incaricata del controllo informa inoltre lʼUFSP, lʼUFAM e la SECO come pure l’USAV e l’UFAG in caso di contestazioni riguardanti prodotti fitosanitari e l’UFAG in caso di contestazioni riguardanti concimi.30 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367). |