Art. 23a Disposizione transitoria della modifica dell’11 marzo 2022 35
Le sostanze, i preparati, gli apparecchi, gli oggetti e gli impianti etichettati secondo il diritto anteriore possono essere forniti a terzi fino al 31 dicembre 2025. 35 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). |