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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° dicembre 2022)
Art. 20Consulenza tecnica per l’impiego di concimi e prodotti fitosanitari
1 I Cantoni provvedono affinché sia offerta una consulenza tecnica per l’impiego dei concimi e dei prodotti fitosanitari; essi ne garantiscono il finanziamento.
2 Possono disporre che le persone che impiegano a titolo professionale o commerciale concimi o prodotti fitosanitari in zone inquinate debbano:
a.
ricorrere a tal fine alla consulenza tecnica;
b.
mettere a disposizione i dati aziendali necessari a detta consulenza.