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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° dicembre 2022)
Art. 3
1 Le limitazioni e i divieti di utilizzazione di determinate sostanze e di determinati preparati e oggetti, come pure le relative autorizzazioni eccezionali, sono disciplinati negli allegati.
2 Le autorizzazioni eccezionali secondo gli allegati vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera.