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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° dicembre 2022)
Art. 3a
1 Le etichettature particolari devono essere ben leggibili e durature. Devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui la sostanza, il preparato, l’apparecchio o l’oggetto è fornito agli utilizzatori oppure in cui è installato l’impianto.
2 D’intesa con singoli utilizzatori professionali, possono essere etichettati in un’altra lingua ufficiale o in inglese:
a.
una sostanza o un preparato destinato agli utilizzatori professionali;
b.
gli apparecchi e gli impianti destinati a utilizzatori professionali.
3 Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l’italiano.