Art. 12 Competenze
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per le autorizzazioni speciali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 4 e lettera b. 2 Il Dipartimento federale dell’interno è competente per le autorizzazioni speciali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3 e capoverso 2. 3 Il Dipartimento definisce:
4 Il Dipartimento o l’organo da esso designato definisce gli organi responsabili degli esami e del rilascio delle autorizzazioni speciali. 5 Il DATEC offre possibilità di preparazione agli esami professionali nell’ambito della sua sfera di competenza. |