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Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

del 18 maggio 2005 (Stato 1° giugno 2023) (Stato 1° giugno 2023)

Art. 19 Decisioni in base ai controlli

Se da un con­trol­lo ri­sul­ta che so­no sta­te vio­la­te del­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za, l’au­to­ri­tà fe­de­ra­le o l’au­to­ri­tà del Can­to­ne nel qua­le il fab­bri­can­te, il com­mer­cian­te o l’uti­liz­za­to­re ha il do­mi­ci­lio o la se­de de­ci­de le mi­su­re del ca­so.