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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° giugno 2023) (Stato 1° giugno 2023)
Art. 5Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
1 Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettere a oppure c è concessa quando non c’è da temere che l’impiego previsto metta in pericolo l’ambiente. Essa è di durata limitata e vale per uno spazio geografico limitato.20
1bis Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettera b è di durata limitata e valida per uno spazio geografico limitato ed è concessa soltanto se per l’impiego previsto:
a.
lo spargimento da terra non è praticabile oppure lo spargimento dall’aria porta vantaggi per la protezione della salute delle persone o dell’ambiente;
b.
l’impresa di trasporto aereo impiega aeromobili ed equipaggiamenti dotati della migliore tecnologia disponibile per la protezione della salute delle persone e dell’ambiente;
c.
non vi è da temere alcun pericolo per la salute delle persone e l’ambiente.21
2 Le autorizzazioni d’impiego vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera, in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).
21 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).