Art. 7 Utilizzazioni di sostanze e preparati soggette ad autorizzazione
1 Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un’apposita autorizzazione speciale o sotto la loro direzione:
2 La lotta antiparassitaria con fumiganti può essere effettuata soltanto da persone fisiche che dispongono di un’apposita autorizzazione speciale. 3 Il Dipartimento competente disciplina i dettagli delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione e una limitazione temporale per le autorizzazioni speciali concernenti la lotta antiparassitaria con fumiganti. Nell’ambito di tale regolamentazione tiene conto degli obiettivi di protezione. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161). |