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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Art. 11Sanzioni
1 Se il titolare di un’autorizzazione speciale contravviene intenzionalmente o per ripetuta negligenza alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori per quanto riguarda il campo d’applicazione della sua autorizzazione speciale, l’autorità cantonale può, con un’apposita decisione:
a.
esigere che il titolare dell’autorizzazione speciale frequenti un corso o sostenga un esame professionale; o
b.
revocare l’autorizzazione speciale per un periodo limitato o definitivamente.
2 L’autorità cantonale comunica le sue decisioni all’ufficio federale competente.